Autocertificazione

Last update 23 September 2019

Le autocertificazioni sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 2 e 46 del DPR 445/2000.Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. La firma non deve essere autenticata.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445/2000) e nessun costo.
I dati oggetto di certificazione che possono anche essere autocertificati, cioè sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma, sono:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • odimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe
  • coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio
  • decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni,
  • appartenenza a ordini professionali,
  • titolo di studio, esami sostenuti,qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale,stato di disoccupazione,qualità di pensionato e categoria di pensione,qualità di studente,qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizi
  • ,di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione
  • di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato

La modulistica è disponibile nella sezione Modulistica
Accettare l'autocertificazione è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per le imprese esercenti pubblici servizi.
Si ricorda, comunque, che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste Italiane, notai, avvocati che accettino di riceverle (art. 2 DPR 445/2000) e che potranno poi verificarle d'ufficio e senza spese direttamente con l'Ente certificatore.

Cittadinanza
07-09-2021

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Esistenza in vita
07-09-2021

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Residenza
07-09-2021

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Stato di famiglia
07-09-2021

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Autocertificazione completa
07-09-2021

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